Art. 5.
(Comitato scientifico).

      1. Gli indirizzi dell'attività di ricerca sono definiti su base pluriennale dal comitato scientifico. Lo stesso elegge, fra i membri del consiglio direttivo, il direttore dell'Istituto, fatto salvo solo quanto previsto dall'articolo 7, relativamente alla prima attuazione della presente legge.
      2. Il comitato scientifico è composto da dieci esperti sul tema della pace, italiani e stranieri, compreso il direttore dell'Istituto, che è membro di diritto del comitato.
      3. I componenti del comitato scientifico, oltre al direttore, sono nominati dal Ministro dell'università e della ricerca, secondo i seguenti criteri:

          a) uno è scelto dallo stesso Ministro dell'università e della ricerca;

          b) uno è designato dal Ministro degli affari esteri, su proposta del direttore dell'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR) con sede a Ginevra;

          c) due sono designati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane;

          d) quattro sono nominati su proposta delle associazioni nazionali aventi più lunga storia e caratterizzazione nell'impegno a favore della pace e della non violenza;

          e) uno è designato dall'assemblea dei direttori dei centri di ricerca afferenti all'Istituto di cui all'articolo 8.

      4. Il comitato scientifico, che assume le proprie funzioni quando sono nominati almeno due terzi dei propri componenti, dura in carica cinque anni. I suoi componenti possono essere nominati per un massimo di due mandati. I componenti rimangono in carica fino alla nomina del nuovo comitato. Con l'eccezione del direttore dell'Istituto, i componenti del comitato scientifico non possono far parte del consiglio direttivo.

 

Pag. 7